Art. 1.

      1. È istituita la «Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri industriali», da celebrare annualmente il giorno 9 ottobre.
      2. La ricorrenza istituita ai sensi del comma 1 del presente articolo è considerata solennità civile e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.